1. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto ad ogni livello; convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva; convoca e presiede la conferenza di servizi, attiva ogni altro incontro utile alle finalità del distretto; mantiene i rapporti con l'amministrazione scolastica e, per i problemi di competenza, con gli enti e le istituzioni territoriali. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. In caso di assenza del presidente, il vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti. La giunta esecutiva prepara il lavoro del consiglio, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere consiliari.
2. Per deliberare sulle competenze attribuite ai distretti il consiglio scolastico distrettuale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno elabora ed approva, con riferimento alle proprie competenze, nel quadro di eventuali direttive generali emanate dal Ministro dell'istruzione, tenuto conto delle indicazioni della conferenza di servizi e di quanto concordato consultando la dirigenza scolastica e le istituzioni culturali territoriali, il programma annuale di attività.
4. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, dalla regione o dagli enti locali. Tale parere è obbligatorio quando si tratta di interventi attinenti al programma scolastico ma in esso non previsti.
5. Il consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di assistenza scolastica che